Alluvione in Emilia-Romagna: ARERA sospende fino al 31 agosto i termini di pagamento delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti

Data: 
18/07/2023

A seguito degli eventi meteorologici di eccezionale intensità che, nel mese di maggio, hanno interessato parte del territorio dell’Emilia-Romagna e dei conseguenti gravi danni di carattere socio economico per le popolazioni colpite, il Consiglio dei Ministri, con il decreto legge 61/23 (cd. "decreto alluvione"), ha deliberato che ARERA, con propri provvedimenti, dovesse disciplinare le modalità per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere da parte dei gestori sia per il servizio idrico integrato che per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il periodo di sospensione dei termini di pagamento, definito dall'Autorità in ottemperanza dalla suddetta disposizione normativa con Delibera 267/2023/R/com, sarà di 4 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023. Il provvedimento riguarda tutte le utenze e le forniture dei Comuni indicati nell’allegato 1 dallo stesso decreto legge, cioè che si trovano in parte nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, alcuni comuni della Provincia di Pesaro e Urbino e della Città metropolitana di Firenze.

L'Autorità nella deliberazione rinvia ad eventuali successivi provvedimenti ulteriori misure per assicurare che la popolazione più duramente colpita sia effettivamente ed adeguatamente tutelata, anche dopo il periodo di quattro mesi.

Inoltre ARERA, come definito dalla stessa delibera, a tutela delle popolazioni alluvionate, ha disposto che la rateizzazione degli importi, i cui termini di pagamento sono stati sospesi, venga distribuita su un periodo minimo di 12 mesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti e degli utenti finali, ferma restando la facoltà di pagare in maniera non rateizzata al termine del periodo di sospensione o con un piano di rateizzazione di durata inferiore da concordare con il proprio fornitore, o procedere comunque sin da subito al pagamento degli importi sospesi.

Un’ulteriore misura implementata dall’Autorità concerne l’obbligo in capo ai venditori e ai soggetti gestori di pubblicare sul proprio sito internet, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta delibera, la totalità delle misure adottate dai medesimi a tutela delle utenze e forniture colpite. 

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