Il tentativo di conciliazione diventa condizione di procedibilità dell’azione giudiziale anche per gli utenti finali del Servizio Idrico Integrato

Data: 
19/06/2023

ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con il TICO (Testo Integrato COnciliazione, delibera 209/2016/R/com), ha introdotto, per le controversie che l’utente non ritiene risolte con il reclamo al gestore, una procedura per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale, stabilendo anche un obbligo di partecipazione al procedimento in capo ai medesimi esercenti convocati alle procedure. Nello stesso provvedimento sono state individuate, quali procedure alternative al Servizio, quelle offerte dalle Camere di commercio aderenti alla convenzione fra Autorità e Unioncamere e, per i consumatori, anche quelle offerte dagli Organismi ADR iscritti nell’Elenco dell’Autorità ai sensi della deliberazione 620/2015/E/com, fra i quali gli Organismi ADR di conciliazione paritetica; l’eventuale accordo sottoscritto dinanzi al Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, ai sensi del predetto articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95.

Il sistema di tutele sopra descritto è operativo per i settori energetici (gas ed energia elettrica) dall’1 gennaio 2017, ma ARERA ha da allora proceduto gradualmente ad estenderlo anche agli altri settori regolati dall’Autorità (come il SII), tenuto conto delle specificità settoriali, locali e gestionali al fine di adempiere agli obblighi di regolazione e dare una risposta alle esigenze di tutela degli utenti per la soluzione delle controversie non risolte con il reclamo al gestore del servizio per irregolarità nell’erogazione del servizio.

Al fine di allineare il sistema di tutele, dando nel frattempo continuità al percorso di estensione del predetto sistema ai settori idrico e del telecalore, ARERA con Delibera 30 maggio 2023 n. 233/2023/E/com “Attuazione del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al TICO per gli utenti finali dei settori idrico e del telecalore” ha previsto anche per gli utenti finali di tali settori l’operatività del tentativo obbligatorio di conciliazione, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale. In altre parole l’utente finale che intenda proporre un’azione in giudizio nei confronti del proprio gestore idrico perché non soddisfatto dell’esito del reclamo presentato è obbligato a promuovere preliminarmente un tentativo gratuito di conciliazione. La conciliazione è il tentativo di composizione di una controversia tra Utente e Gestore a seguito dello svolgimento di procedure che agevolano la ricerca di un accordo tra le parti.

Inoltre in coerenza con quanto sopra, ARERA ha anche previsto per i settori idrico e telecalore, in particolare, che:

  • tutti i gestori del settore idrico e gli operatori del settore del telecalore siano obbligati alla partecipazione alle procedure attivate dagli utenti finali dinanzi al Servizio Conciliazione dell’Autorità;
  • l’eventuale accordo sottoscritto dinanzi al Servizio Conciliazione costituisca titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, ai sensi dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95;
  • il TICO non trovi applicazione per le controversie afferenti al bonus sociale (fatti salvi eventuali profili risarcitori) e per quelle afferenti alla qualità dell’acqua.

 

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